- Foglie autunnali e soffiatori
- Riposo notturno in Svizzera: cosa è consentito
- Spese accessorie: «cosa devo pagare realmente?»
- Cosa fare se i vicini sono fastidiosi?
- Difetti di costruzione in case nuove: i tuoi diritti
- Quanto chiasso provocato dai bambini è consentito?
- Posso richiedere una ristrutturazione?
- Risanamento energetico: aumentare l’affitto
- Cosa fare in caso di ritardi sulla consegna?
- Fumare nell’appartamento in affitto
- Contratto di locazione verbale: a cosa prestare attenzione
- Sgombero della neve – chi deve occuparsene?
- Ricorso contro l’affitto: «Quali sono i miei diritti?»
- Fare asciugare il bucato in casa
- Quali informazioni devono dare i locatari?
- Quali oggetti possono essere lasciati sulle scale?
- Dissidi con locatori e locatrici: quali sono i tuoi diritti?
- Sottoscrivere un contratto d’affitto
- Decesso di un locatario - cosa fare?
- Cosa prevede un contratto d’affitto?
- Canone di locazione
- Disdetta del locatario
- Disdetta del locatore
- Consegna
- Riconsegna
- Usura, responsabilità
- Piccola manutenzione
- Computo delle spese accessorie: devo farmi carico dei costi aggiuntivi?
- Spese accessorie di un appartamento: ecco cinque consigli che non puoi perderti
- Disdetta per uso personale: cosa fare?
- Regolamento condominiale: a cosa devo prestare attenzione in qualità di locatario?
- Costi ipotecari in aumento: le informazioni essenziali per ogni locatore e locatrice
- I principali diritti e doveri del locatore
- Ristrutturazioni: diritti, doveri e consigli pratici
- Muffa in casa: cause, rischi e consigli
- Grillspass-Knigge für einen friedlichen Sommer
- Tinteggiare le pareti
- Climatizzatore per l’appartamento in affitto
Disdetta del locatario
Esistono rapporti di locazione a tempo determinato o indeterminato. Se non diversamente ed espressamente concordato per iscritto dalle parti, si ipotizza sempre un rapporto di locazione indeterminato e, quindi, revocabile.
Disdetta ordinaria
Il contratto di locazione può essere disdetto sia dal locatore che dal locatario. A questo proposito è necessario rispettare il termine minimo di preavviso stabilito per legge o nel contratto di locazione. Se non diversamente concordato dalle parti, la disdetta deve essere comunicata entro il termine di disdetta comunemente applicato a livello locale.
Disdetta straordinaria
Anche la disdetta anticipata deve avvenire per iscritto. Essa è efficace a partire dalla prima scadenza applicabile. Il locatario può anche lasciare l'appartamento senza rispettare il termine di disdetta se propone al locatore almeno un locatario subentrante (meglio tuttavia proporre più di un locatario) che sia solvibile e affidabile, nonché disposto a prendere in affitto l'appartamento alla data desiderata e alle stesse condizioni contrattuali.
Il locatario viene liberato da qualunque obbligo contrattuale quando il subentrante interessato firma il contratto. L'ideale è ottenere dal locatore una conferma scritta dell'avvenuta sottoscrizione.
Forma e tempistiche della disdetta
La disdetta deve essere messa per iscritto e firmata di proprio pugno da tutte le parti contraenti. La disdetta deve pervenire al locatario al più tardi l'ultimo giorno prima dell'inizio del termine di disdetta (nei rapporti commerciali, entro il normale orario d'ufficio/d'apertura).
Per avere una pezza giustificativa dell'avvenuta ricezione della disdetta, è fortemente consigliabile inviarla con posta raccomandata. La disdetta si intende pervenuta al destinatario il giorno in cui viene consegnata o il primo giorno in cui può essere ritirata presso l'ufficio postale.
Se i locatari sono più di uno
Se diversi locatari insieme prendono in affitto un appartamento (ad es. coppie conviventi, condivisione di abitazione), uno dei locatari può lasciare l'appartamento in qualsiasi momento, tuttavia continuerà a rispondere in solido per gli obblighi derivanti dal contratto di locazione stipulato insieme agli altri.
Locazione e disdetta in caso di più locatari
Un appartamento preso in affitto congiuntamente da diversi locatari può essere disdetto solo da tutti i locatari contemporaneamente. La disdetta di un solo locatario è nulla e non ha alcun effetto legale.